Autocertificazione: Modalità e Moduli

DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE

Le dichiarazioni che seguono non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale;

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Si possono "autocertificare":

A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articoli dal 46 al 49 del D.P.R. n. 445/2000)

    1.  data e il luogo di nascita;
    2.     residenza;
    3.     cittadinanza;
    4.     godimento dei diritti civili e politici;
    5.     stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    6.     stato di famiglia;
    7.     esistenza in vita;
    8.     nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
    9.     iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    10.     appartenenza a ordini professionali;
    11.     titolo di studio, esami sostenuti;
    12.     qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
    13.     situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    14.     assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    15.     possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    16.     stato di disoccupazione;
    17.     qualità di pensionato e categoria di pensione;
    18.     qualità di studente;
    19.     qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    20.     iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    21.     tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    22.     di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti      amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    23.     di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    24.     qualità di vivenza a carico;
    25.     tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    26.     di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

    a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);

    b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

Si riporta l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, così come da ultimo modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 10/2002:

Articolo 38" - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

    Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

    Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

        a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

        b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

    Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.

In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

 

COSA NON SI PUO’ AUTOCERTIFICARE

Non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, e quindi non si possono autocertificare:

i certificati medici,

i certificati sanitari,

i certificati veterinari,

i certificati di origine,

i certificati di conformità CE,

i certificati di marchi o brevetti.

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. Si veda l’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.

 

DOVE E’ UTILIZZABILE L’AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

 

COME FUNZIONA

Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.

L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

    a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;

    b) testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;

    c) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

Autocertificazione.pdf
autocertificazione_completa.pdf
Dich_sost_atto_notorieta.pdf

Ultima revisione il 13-10-2020