Autocertificazioni

A partire dal 01 gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Lg. 183/2011 ( Finanziaria 2012) è stata profondamente modificata la norma relativa al rilascio dei certificati:

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47“. ( AUTOCERTIFICAZIONI - Lg. 183/2011, art. 15 cm.1).

Pertanto , sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge 183/2000".

Ai fini dell’attuazione di tale norma:

“…le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.” (Lg. 183/2011, art. 15 lett. e).

“individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.” (Lg. 183/2011, art. 15 lett. e).

Gli utenti, alla luce di quanto sopra esposto, potranno produrre all’Amministrazione scolastica solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà. Questa Istituzione Scolastica, dunque, si atterrà alla disciplina in esame e non rilascerà e non accetterà certificazioni di sorta, ove dirette o provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti pubblici.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (DPR 445\2000 art.49 c. 1).

Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come da ultimo modificate dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) e quelle del codice dell’amministrazione digitale.

 

Autocertificazione.pdf

Ultima revisione il 13-10-2020